Iscrizione, mantenimento, cancellazione e sospensione Elenco  Difensori d’Ufficio

La domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, entro il 31 dicembre tramite la piattaforma Lextel https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ (assistenza numero verde 06-45475829 – guida all’uso sul sito) unitamente a uno dei seguenti requisiti:

  • attestato partecipazione a un corso biennale della durata di almeno 90 ore con superamento esame finale;
  • iscrizione da almeno 5 anni continuativi ed esperienza nella materia penale mediante  autocertificazione di 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche come sostituto, nell’anno solare precedente la richiesta tra queste, non più di 2 udienze quale sostituto, non più di 3 innanzi al Giudice di Pace , con esclusione di quelle di mero rinvio;
  • conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’art.9 della legge 31/12/2012 , n.247.

In ogni caso il richiedente deve non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento e deve sempre attestare, mediante autocertificazione, di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 247/2012.
L’autocertificazione nella parte riguardante la attestazione relativa alla partecipazione alle 10 udienze, sia per la richiesta di iscrizione che per quella di permanenza,  per coloro i quali non intendono compilare l’apposita tabella predisposta in piattaforma, dovrà  specificamente indicare (preferibilmente in un solo foglio):

a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;
b) la data in cui si è svolta l’udienza;
c) l’attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente
c.1) trattazione di questioni preliminari,
c.2) formulazione delle richieste di prova,
c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,
c.4) udienza di discussione;
d) l’autorità giudiziaria avanti alla quale l’udienza si è svolta;
e) le iniziali del nome  e del cognome della parte assistita;
f) in quale veste l’avvocato abbia  patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.
6. Con riferimento al requisito di cui alla lett.  c) della citata norma, il richiedente dovrà produrre certificazione attestante il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’art. 9 della legge 247/12.

Per la permanenza sono condizioni necessarie:

  • non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento;
  • l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato da autocertificazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, da 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche come sostituto, nell’anno solare precedente la richiesta tra queste, non più di 2 udienze quale sostituto, non più di 3 innanzi al Giudice di Pace , con esclusione di quelle di mero rinvio entro il 31 dicembre di ogni anno.
  • di essere in regola con l’obbligo formativo

La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell’elenco nazionale comporta la cancellazione d’ufficio dell’avvocato. L’avvocato, trascorsi almeno 2 anni dall’iscrizione nell’elenco nazionale, può chiedere la cancellazione dall’elenco stesso.
L’ iscrizione o la cancellazione viene deliberata dal COA. La richiesta di cancellazione del difensore deve essere inoltrata (sempre tramite la piattaforma) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza che gestisce la pratica dandone poi comunicazione al CNF, il quale a sua volta  provvede alla cancellazione dall’elenco nazionale.
Il COA, avuta notizia del decesso, della sospensione o della cancellazione volontaria del difensore, ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che applichi la sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, provvede, a darne comunicazione al CNF che a sua volta provvede a deliberare la cancellazione dall’elenco unico nazionale.

Il difensore che sia stato cancellato dall’elenco, sia volontariamente che d’ufficio, non potrà presentare una nuova domanda di inserimento prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

In caso di sospensione volontaria dall’esercizio della professione superiore al trimestre, il COA, venendo meno il requisito dell’esercizio continuativo dell’attività, provvede a comunicarlo al CNF che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei.

In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense o per omesso versamento del contributo di iscrizione all’Ordine ex art. 29 legge 247/2012  il COA di appartenenza comunica il provvedimento al CNF per la cancellazione dall’elenco nazionale qualora, entro il trimestre, il destinatario della segnalazione non provveda alla regolarizzazione della propria posizione.
Si rappresenta che le istanze di iscrizione, di permanenza, di cancellazione o di sospensione devono pervenire entro e non oltre il 30/12/2020.
Inoltre tutti gli iscritti interessati devono essere muniti  di una firma digitale obbligatoria ai fini dell’invio delle istanze di cui sopra.
Il Consigliere Delegato

Avv. Mario PALMIERI
Regolamento Difensori di Ufficio CNF – aggiornato a marzo 2020
Proroga al 31.03.2017 permanenza difensori di ufficio