La legge 27 aprile 2022, n. 34 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, in vigore dal 29 aprile 2022, in modifica all’art. 33 del d.l. 17/2022, interviene sull’art. 11 del d.l. 80/2021 in materia di addetti all’Ufficio per il processo, con l’aggiunta del seguente periodo al c. 2-bis: «Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, anche nel caso in cui l’ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell’ordine presso il quale risulti iscritto».

Di seguito si pubblica il parere emesso dal Consiglio Nazionale Forense

Parere CNF